L'inclusione nell'Albo dei Presidenti di seggio elettorale è subordinata al possesso dei seguenti requisiti, come previsto dall'art. 1 della legge n. 53 del 21/03/1990:
- Essere elettore del Comune;
- Essere in possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di scuola media superiore;
- E' consigliato aver già svolto la funzione di scrutatore
Ai sensi dell'art.23 del Testo Unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali (D.P.R. 570/1960) e dell'art. 38 del Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati (D.P.R. 361/1957) "sono esclusi dalle funzioni di presidente di Ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario:
a) coloro che, alla data delle elezioni, abbiano superato il settantesimo anno di età;
b) i dipendenti dei Ministeri dell'interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti;
c) gli appartenenti a Forze armate in servizio;
d) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti;
e) i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici elettorali comunali;
f) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione."